MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2012.

(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012)

 

Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dall'1 gennaio 2012, nonchè valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dall'1 gennaio 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a +1,6 dall'1 gennaio 2011.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 è determinata in misura pari a +2,6 dall'1 gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

 

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