MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004)

 

Misura e modalità di versamento, all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto, per l'anno 2004, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2004 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (12), come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42‰ dei premi incassati nell'esercizio 2003, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10‰ dei premi incassati nell'esercizio 2003.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2003 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 20 dicembre 2002, in misura pari al 6,5% dei predetti premi.

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(12) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1937.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonchè dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2004, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 11 giugno 1999 (13).

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2038; I.L.P. 1999, pag. 1721.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004

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