MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 giugno 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009)
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2009, nella misura di: € 63,00 per le persone fisiche ed € 292,00 per le persone giuridiche iscritte nelle Sezioni A e B del registro; € 18,00 per i produttori diretti iscritti nella Sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella Sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: € 10.000,00 per le Banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e per la società Poste Italiane SPA; € 9.200,00 per le Banche con raccolta premi da 100 milioni di euro a 1 miliardo di euro; € 6.900,00 per le Banche con raccolta premi da 10 milioni di euro a 99 milioni di euro; € 5.750,00 per le Banche con raccolta premi da 1 milione di euro a 9 milioni di euro; € 2.300,00 per le Banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2009.
Art. 2.
Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2009 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2009, nella misura di € 48,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2009.
Art. 3.
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009
1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2009, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 giugno 2009