MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009)

 

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,47‰ dei premi incassati nell'e-sercizio 2008 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonchè della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2008 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 15 novembre 2007, n. 2563, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 in misura pari al 5,17% dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2009, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonchè dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto,

delle modalità di versamento e della banca incaricata

della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2009, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

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