MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 18 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003)

 

Modalità di ammissione al Fondo ex art. 55, legge n. 448/2001 e disposizioni attuative per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ammissione a finanziamento

Le regioni e gli Enti locali competenti a richiedere l'ammissione ai contributi del Fondo ex art. 55 della legge n. 448/2001 (29) per le iniziative indicate nell'elenco allegato al decreto di riparto 18 luglio 2003 presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX settembre, 97 - (cap. 00187) Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve essere corredata da copia - debitamente compilata in ogni sua parte - del prospetto informativo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra il finanziamento è da intendersi automaticamente revocato.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

Art. 2.

Erogazioni

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in un'unica soluzione a favore dell'ente assegnatario e sarà effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori.

Art. 3.

Responsabilità dell'ente assegnatario

L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale.

Art. 4.

Utilizzo economie

Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzerà, ricorrendone le condizioni, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

Realizzazione

Gli interventi finanziati con il decreto di riparto 18 luglio 2003 dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno indicato, al rigo B9 della scheda analitica del prospetto informativo, quale "previsione ingresso in esercizio".

Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dei lavori, oggetto di contributo, l'ente assegnatario provvederà ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, comunicazione formale di conclusione dell'intervento finanziato con il menzionato decreto che riporti:

a) la data di ultimazione;

b) un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie, con specificazione della destinazione delle economie stesse;

c) notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

Art. 6.

Revoche

Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al comma 1 dell'art. 5, il contributo verrà revocato con proprio decreto.

Analogo provvedimento verrà adottato nelle ipotesi in cui i dati dichiarati nella richiesta di finanziamento e/o nel prospetto informativo risultino comunque inesatti ovvero qualora emergano gravi irregolarità nell'impiego del contributo assentito con il decreto di riparto 18 luglio 2003. Le disponibilità conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui all'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma di riparto relativo all'anno 2004.

Art. 7.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 20-8-2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 290

Allegato ...omissis...

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