MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007)

 

Riapertura dei termini per il rilascio del nulla osta di produzione e del nulla osta di esercizio per apparecchi, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del TULPS.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

D'INTESA CON

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministro dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 e per i quali sia stata rilasciata certificazione dell'esito positivo della verifica tecnica, AAMS, dalla data di efficacia del presente decreto, potrà rilasciare i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (60), e successive modificazioni, fino al 15 dicembre 2007 ed i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5, della medesima legge, fino al 31 dicembre 2007.

2. All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, le parole: "entro il 15 settembre 2007" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2007".

Roma, 18 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 20-7-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 266

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(60) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

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