MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007)
Individuazione in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria
1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2007, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2007 (61), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 2-8-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 320
---------
(61) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1182; I.L.P. 2007, pag. 1472.