MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2004)

 

Disposizioni in materia di certificazione tributaria, per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Certificatori

1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (35).

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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Art. 2.

Certificazione per il periodo di imposta 2003

1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2003, il rilascio della certificazione tributaria, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive;

c) interessi attivi;

d) proventi immobiliari;

e) minusvalenze;

f) sopravvenienze passive;

g) perdite su crediti;

h) accantonamenti rischi su crediti;

i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;

l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (36), dei princìpi di revisione fiscale approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (37).

3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.

(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 280; I.L.P. 2000, pag. 251.

Art. 3.

Controlli

1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria è riferita, di regola, alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

 

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