MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2004)

 

Approvazione di cinque studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (14), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) studio di settore SD45U - Lavorazione del tè e del caffè, codice attività 15.86.0; Commercio all'ingrosso di caffè, codice attività 51.37.A;

b) studio di settore SD46U - Fabbricazione di gas industriali, codice attività 24.11.0; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attività 24.13.0; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici, codice attività 24.14.0; Fabbricazione di concimi e di composti azotati, codice attività 24.15.0; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attività 24.16.0; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attività 24.17.0; Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attività 24.20.0; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attività 24.41.0; Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici, codice attività 24.42.0; Fabbricazione di esplosivi, codice attività 24.61.0; Fabbricazione di colle e gelatine, codice attività 24.62.0; Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attività 24.64.0; Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali, codice attività 24.66.1; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attività 24.66.2; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice attività 24.66.3; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo), codice attività 24.66.4; Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attività 24.66.5; Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attività 24.66.6; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attività 24.70.0;

c) studio di settore SD48U - Cantieri navali per costruzioni metalliche, codice attività 35.11.1; Cantieri navali per costruzioni non metalliche, codice attività 35.11.2; Cantieri di riparazioni navali, codice attività 35.11.3;

d) studio di settore SD49U - Fabbricazione di materassi, codice attività 36.15.0.

2. È altresì approvato, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, lo studio di settore TD12U, che sostituisce gli studi di settore SD12U ed SM14U, relativamente al codice attività 52.24.1, e relativo alle seguenti attività economiche: Produzione di prodotti di panetteria, codice attività 15.81.1; Commercio al dettaglio di pane, codice attività 52.24.1.

3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nei commi 1 e 2 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore SD45U;

2, per lo studio di settore SD46U;

3, per lo studio di settore SD48U;

4, per lo studio di settore SD49U.

5, per lo studio di settore TD12U.

4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei commi 1 e 2, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (15), di ammontare superiore a € 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 163; I.L.P. 2004, pag. 266.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore SD45U, SD46U, SD48U ed SD49U, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TD12U, approvato con il presente decreto, è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SD12U ed SM14U, limitatamente al codice attività 52.24.1, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2002 e approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, e sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999 (16), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2004. È facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2004.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allo studio di settore SD45U, relativamente al codice attività 51.37.A, e allo studio di settore TD12U.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.

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