MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2004)

 

Approvazione di tre studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (19), le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore TM01U (che sostituisce gli studi di settore SM01U ed SM27C) - Supermercati, codice attività 52.11.2; Discount di alimentari, codice attività 52.11.3; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4; Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4;

b) Studio di settore TM02U (che sostituisce lo studio di settore SM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 52.22.0;

c) Studio di settore TM05U (che sostituisce gli studi di settore SM05A ed SM05B) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 52.42.1; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attività 52.42.2; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 52.42.3; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 52.42.5; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività 52.43.1; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attività 52.43.2.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore TM01U;

2, per lo studio di settore TM02U;

3, per lo studio di settore TM05U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (20), di ammontare superiore a e 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 163; I.L.P. 2004, pag. 266.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SM01U ed SM27C per lo studio TM01U, SM02U per lo studio TM02U, SM05A ed SM05B per lo studio TM05U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2002 e approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, e sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

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