MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2004)
Approvazione di tre studi di settore relativi ad attività professionali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (21), gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) studio di settore SK26U - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 63.30.2;
b) studio di settore SK27U - Consulenza per installazione di sistemi hardware, codice attività 72.10.0; Edizione di software, codice attività 72.21.0; Altre realizzazioni di software e consulenza software, codice attività 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati, codice attività 72.30.0; Altre attività connesse all'informatica, codice attività 72.60.0;
c) studio di settore SK28U - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, codice attività 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione, codice attività 92.31.C.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SK26U;
2, per lo studio di settore SK27U;
3, per lo studio di settore SK28U;
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresì, ai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono le predette attività in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, ovvero in caso di più attività professionali per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2003.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
Art. 2.
Modalità di applicazione degli studi di settore
1. In via sperimentale, i compensi e i ricavi nonchè gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (22), sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 3.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (23), di ammontare superiore a € 5.164.569.
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 163; I.L.P. 2004, pag. 266.
Art. 4.
Variabili delle attività professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei relativi questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso art. 85.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2004
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