MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 dell'1 aprile 2011)

 

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al Patto di stabilità interno 2010, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (5) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli Enti locali di cui al comma 2 si applicano, ai sensi dell'art. 14, comma 3, 4° periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (6), l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'Interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - ai sensi dell'art. 76, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e le sanzioni di cui all'art. 77-bis, comma 20, e all'art. 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 31 dicembre 2011 e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano, sino alla data di invio, solo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008; qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'Interno, di cui al 1° periodo del comma 3 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Allegato ...omissis...

 

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