MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2002)

 

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL TESORO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (13), relativamente al trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (All. A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, Suppl. n. 3, pag. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore l'1 luglio 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (All. A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 aprile 2002-30 giugno 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2002

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ALLEGATO A

RILEVAZIONE

DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI

AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto. Periodo di riferimento della rilevazione: 1 gennaio-31 marzo 2002.

Applicazione dall'1 luglio fino al 30 settembre 2002

Categorie
di operazioni
Classi di importo in unità di euro Tassi medi
(su base
annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) fino a 5.000
oltre 5.000
12,30
9,78
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)
fino a 5.000
oltre 5.000

7,69
6,86
Factoring (3) fino a 50.000
oltre 50.000
7,46
6,63
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)  
10,52
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)

fino a 5.000
oltre 5.000


20,94
15,45
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) fino a 5.000
oltre 5.000
18,67
12,18
Leasing (7) fino a 5.000 15,23
oltre 5.000
fino a 25.000

10,23
oltre 25.000
fino a 50.000

8,87
oltre 50.000 6,83
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8) fino a 1.500 20,52
oltre 1.500
fino a 5.000

15,58
oltre 5.000 11,57
Mutui (9)   5,62

Avvertenza

: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

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LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2001; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

 

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