MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015)

 

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1 gennaio-31 marzo 2015. Applicazione dall'1 luglio al 30 settembre 2015.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V

del Dipartimento del tesoro

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (27), relativamente al trimestre 1 gennaio 2015-31 marzo 2015, sono indicati nella Tabella riportata in allegato (allegato A).

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, Suppl. n. 3, pag. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore l'1 luglio 2015.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (28), i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1412, 2035; I.L.P. 2011, pagg. 982, 1435.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la Tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1 aprile 2015-30 giugno 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

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ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

EFFETTIVI GLOBALI MEDI

AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema. Periodo di riferimento della rilevazione: 1 gennaio-31 marzo 2015. Applicazione dall'1 luglio fino al 30 settembre 2015.

Categorie di operazioni Classi di importo
(in unità di euro)
Tassi medi
(su base
annua)
Tassi soglia
(su base
annua)
Aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 11,64 18,5500
oltre 5.000 9,85 16,3125
Scoperti senza affidamento fino a 1.500 15,95 23,9375
oltre 1.500 14,99 22,7375
Anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,72 16,1500
da 5.000 a 100.000 7,89 13,8625
oltre 100.000 5,09 10,3625
Factoring fino a 50.000 6,15 11,6875
oltre 50.000 4,07 9,0875
Crediti personali   11,54 18,4250
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese   10,58 17,2250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione fino a 5.000 12,20 19,2500
oltre 5.000 11,37 18,2125
Leasing autoveicoli e aeronavali fino a 25.000 7,00 12,7500
oltre 25.000 6,87 12,5875

Leasing immobiliare
- a tasso fisso
- a tasso variabile

 
5.43
4,04

10,7875
9,0500
Leasing strumentale fino a 25.000 8,52 14,6500
oltre 25.000 4,89 10,1125
Credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 5.000 12,32 19,4000
oltre 5.000 9,66 16,0750
Credito revolving fino a 5.000 16,65 24,6500
oltre 5.000 12,92 20,1500
Mutui con garanzia ipotecaria      
- a tasso fisso   3,96 8,9500
- a tasso variabile   3,13 7,9125

Avvertenza

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4 cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

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(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della Tabella si veda la Nota metodologica allegata al decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.

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