MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005)
Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2004, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002 (1), anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonchè delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1284.
Art. 2.
Studio di settore TG36U
1. Lo studio di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2), approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:
a) bar e caffè, codice attività 55.40.A;
b) bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B;
c) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C;
d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.
3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorchè prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonchè dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002.
Art. 3.
Studio di settore TG37U
1. Lo studio di settore TG37U (bar e caffè, codice attività 55.40.A; bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
b) servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;
c) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;
d) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.
3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorchè prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonchè dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2005
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ALLEGATO 1
ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
STUDIO DI SETTORE
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale.
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria.
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari.
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali.
TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini.
TD06U - Fabbricazione di ricami.
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento.
TD08U - Fabbricazione di calzature.
TD09U - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno.
TD09B - Lavorazione del legno.
TD10B - Confezione biancheria.
TD16U - Confezione su misura di vestiario.
TD18U - Fabbricazione di prodotti in ceramica e terracotta.
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo.
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo.
TD32U - Meccanica pesante.
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie.
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
TG36U - Servizi di ristorazione.
TG37U - Bar e caffè, gelaterie.
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare.
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili.
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio.
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie.
TG70U - Servizi di pulizia.
TG72A - Trasporto con taxi.
TG74U - Studi e laboratori fotografici.
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari.
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori.
TK16U - Amministrazione di beni immobili.
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici.
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande.
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento.
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari.
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie.
TM04U - Farmacie.
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi.
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali.
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria.
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi.
TM09A - Commercio di autoveicoli.
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori.
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli.
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria.
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile.
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria.
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura.
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce.
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa.
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili.
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi.
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ALLEGATO 2
CRITERI PER L'APPLICAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
1. Premessa
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1999, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:
- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano 2 o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.
2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino (*).
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile (**) sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione è stata condotta:
- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
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(*) Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".
(**) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.
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ALLEGATO 3
TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI
PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004
Studio di settore | Costo per la produzione di servizi | Valore dei beni strumentali | Spese per lavoro dipendente | Spese per acquisti di servizi | Valore medio magazzino | Costo del venduto | Costo del venduto + costo per la produzione di servizi |
| SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale | 0,0740 | 0,5670 | 0,2002 | 0,0959 | 0,0335 | 0,1092 | 0,1543 |
| TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria | 0,0308 | 0,6225 | 0,1724 | 0,0693 | 0,0649 | 0,4000 | 0,4109 |
| TD02U - Fabbricazione di paste alimentari | 0,0285 | 0,6432 | 0,1361 | 0,0635 | 0,0244 | 0,3774 | 0,3892 |
| TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali | 0,0807 | 0,9397 | 0,1978 | 0,1231 | 0,0602 | 0,1523 | 0,2163 |
| TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini | 0,0309 | 0,5266 | 0,2081 | 0,0606 | 0,2431 | 0,4031 | 0,4277 |
| TD06U - Fabbricazione di ricami | 0,0391 | 0,9296 | 0,2765 | 0,0639 | 0,0371 | 0,1062 | 0,1539 |
| TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia | 0,0589 | 0,5738 | 0,1819 | 0,0835 | 0,1570 | 0,4440 | 0,4761 |
| TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento | 0,0652 | 0,3149 | 0,3248 | 0,0578 | 0,0537 | 0,1046 | 0,1692 |
| TD08U - Fabbricazione di calzature | 0,0510 | 0,2829 | 0,2248 | 0,0542 | 0,0555 | 0,2903 | 0,2911 |
| TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno | 0,0318 | 0,5001 | 0,2002 | 0,0535 | 0,1379 | 0,3683 | 0,4014 |
| TD09B - Lavorazione del legno | 0,0319 | 0,4631 | 0,1649 | 0,0638 | 0,0831 | 0,3999 | 0,4238 |
| TD10B - Confezione biancheria | 0,0295 | 0,2769 | 0,1753 | 0,0534 | 0,1886 | 0,4344 | 0,4514 |
| TD16U - Confezione su misura di vestiario | 0,0423 | 0,2494 | 0,1933 | 0,0725 | 0,2798 | 0,2508 | 0,2769 |
| TD18U - Fabbricazione di prodotti in ceramica e terracotta | 0,0500 | 0,4836 | 0,2691 | 0,1079 | 0,1359 | 0,1771 | 0,2031 |
| TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo | 0,0273 | 0,3437 | 0,1712 | 0,0383 | 0,1199 | 0,5000 | 0,5329 |
| TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo | 0,0472 | 0,4420 | 0,2191 | 0,0542 | 0,0547 | 0,3015 | 0,3465 |
| TD32U - Meccanica pesante | 0,0481 | 0,3717 | 0,2237 | 0,0553 | 0,0511 | 0,2530 | 0,3031 |
| TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie | 0,0353 | 0,6279 | 0,1887 | 0,0653 | 0,0636 | 0,1746 | 0,2053 |
| TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori | 0,0211 | 0,4043 | 0,1700 | 0,0524 | 0,1012 | 0,3853 | 0,4367 |
| TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere | 0,0333 | 0,4204 | 0,2823 | 0,0806 | 0,0824 | 0,0864 | 0,1596 |
| TG36U - Servizi di ristorazione | 0,0244 | 0,4279 | 0,1744 | 0,0668 | 0,0374 | 0,4189 | 0,4456 |
| TG37U - Bar e caffè, gelaterie | 0,0162 | 0,4488 | 0,1302 | 0,0704 | 0,0612 | 0,4526 | 0,4722 |
| TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare | 0,1978 | 0,2779 | 0,1691 | 0,1106 | 0,1109 | 0,0079 | 0,1453 |
| TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili | 0,1286 | 0,3089 | 0,1973 | 0,0491 | 0,0347 | 0,1768 | 0,2528 |
| TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio | 0,0796 | 0,2578 | 0,3091 | 0,0622 | 0,0261 | 0,0756 | 0,1463 |
| TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie | 0,0658 | 0,9294 | 0,2236 | 0,1499 | 0,0155 | 0,0459 | 0,0917 |
| TG70U - Servizi di pulizia | 0,0595 | 0,2222 | 0,3594 | 0,0569 | 0,0039 | 0,0256 | 0,0397 |
| TG72A - Trasporto con taxi | 0,0793 | 0,7784 | 0,0188 | 0,0433 | 0,0082 | 0,1190 | 0,1538 |
| TG74U - Studi e laboratori fotografici | 0,1583 | 0,7074 | 0,0946 | 0,0610 | 0,1464 | 0,2812 | 0,4127 |
| TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari | 0,0510 | 0,2501 | 0,1681 | 0,0449 | 0,0666 | 0,3432 | 0,4391 |
| TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori | 0,0821 | 0,3691 | 0,2169 | 0,0632 | 0,0194 | 0,0210 | 0,0689 |
| TK16U - Amministrazione di beni immobili | 0,0524 | 0,3260 | 0,2616 | 0,0910 | 0,1289 | 0,0075 | 0,0396 |
| TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici | 0,2071 | 0,4462 | 0,1939 | 0,0552 | 0,0257 | 0,0193 | 0,2634 |
| TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande | 0,0140 | 0,2527 | 0,0344 | 0,0317 | 0,0409 | 0,7514 | 0,7535 |
| TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento | 0,0324 | 0,3582 | 0,0333 | 0,0462 | 0,3972 | 0,6236 | 0,6254 |
| TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari | 0,0335 | 0,3342 | 0,0375 | 0,0468 | 0,2837 | 0,5972 | 0,6062 |
| TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie | 0,0286 | 0,3504 | 0,0374 | 0,0449 | 0,3758 | 0,6108 | 0,6134 |
| TM04U - Farmacie | 0,0005 | 0,0817 | 0,0548 | 0,0113 | 0,1043 | 0,7442 | 0,7446 |
| TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi | 0,0088 | 0,1554 | 0,0651 | 0,0324 | 0,5032 | 0,7164 | 0,7204 |
| TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali | 0,0063 | 0,1376 | 0,0493 | 0,0333 | 0,7175 | 0,7653 | 0,7685 |
| TM07U - Commercio al dettaglio di merceria | 0,0101 | 0,1677 | 0,0810 | 0,0344 | 0,9892 | 0,6673 | 0,6695 |
| TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi | 0,0071 | 0,1605 | 0,0615 | 0,0329 | 0,5659 | 0,7059 | 0,7085 |
| TM09A - Commercio di autoveicoli | 0,0193 | 0,0376 | 0,0330 | 0,0196 | 0,2061 | 0,8484 | 0,8575 |
| TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori | 0,0114 | 0,0766 | 0,0387 | 0,0206 | 0,3168 | 0,8325 | 0,8381 |
| TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori | 0,0107 | 0,1158 | 0,0863 | 0,0296 | 0,4300 | 0,7469 | 0,7503 |
| TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli | 0,0106 | 0,2757 | 0,0726 | 0,0462 | 1,2714 | 0,6117 | 0,6169 |
| TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria | 0,0086 | 0,1652 | 0,0705 | 0,0283 | 0,6215 | 0,7307 | 0,7337 |
| TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile | 0,0278 | 0,0878 | 0,0632 | 0,0357 | 0,2461 | 0,7395 | 0,7524 |
| TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria | 0,0128 | 0,1949 | 0,0747 | 0,0333 | 0,4433 | 0,7055 | 0,7094 |
| TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura | 0,0097 | 0,1432 | 0,0453 | 0,0244 | 0,0291 | 0,7688 | 0,7696 |
| TM27B - Commercio al dettaglio di pesce | 0,0110 | 0,1878 | 0,0531 | 0,0276 | 0,0274 | 0,7730 | 0,7753 |
| TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa | 0,0141 | 0,1910 | 0,1097 | 0,0412 | 0,7787 | 0,6338 | 0,6381 |
| TM29U - Commercio al dettaglio di mobili | 0,0159 | 0,1534 | 0,0880 | 0,0343 | 0,5144 | 0,6956 | 0,7008 |
| TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi | 0,0165 | 0,2218 | 0,0917 | 0,0449 | 0,1095 | 0,5973 | 0,6016 |