MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 19 maggio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009)

 

Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (4), concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli Enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli Enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato 1 al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (5), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello allegato 2 al presente decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli Enti locali assoggettati al Patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (6).

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a € 10.000,00, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, numero 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 maggio 2009

Registrato alla Corte dei conti il 5-6-2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 221

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

Allegati 1 e 2 ...omissis...

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