MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 marzo 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004)
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse", di cui all'art. 32 del Testo unico delle imposte sui redditi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2.
1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche "Atecofin 2004" approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2004
---------
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0).
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).
Produzione di aceto (ex 15.87.0).
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0).
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13.