MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 2 aprile 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003)

 

Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 dell'entità massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, utilizzabili, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dalle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (13), riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti di imposta nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

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