MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 2 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007)

 

Attuazione dell'articolo 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (5), recante autorizzazione ad apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale di competenza del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (6).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (7), come da ultimo modificato dal decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 21 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2000, è sostituito dal seguente: "Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

b) per gli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEP, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla normativa comunitaria che disciplina i pagamenti per i predetti interventi, a partire dalla programmazione 2007/2013;

c) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da altri strumenti e linee del bilancio comunitario, il Fondo eroga le quote a proprio carico, adeguandosi alle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria. In mancanza di specifica disciplina comunitaria, il Fondo provvede nei termini seguenti: erogazione di un anticipo pari al 5% della quota di cofinanziamento a proprio carico; erogazione della restante quota sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati dall'amministrazione titolare.".

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Registrato alla Corte dei conti il 26-4-2007

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 175

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 805.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1775.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 697.

 

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