MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009)
Modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF (09A04252).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei soggetti
1. Al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello sport, possono partecipare al riparto della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Art. 2.
Modalità di accesso per l'anno finanziario 2009
1. Per l'anno finanziario 2009 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it.
2. Il modulo della predetta domanda di iscrizione prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente;
b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1);
c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
d) l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal c. 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate.
4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009.
Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009 dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 10 maggio 2009, alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco è trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al comma 8.
5. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4, 3° periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.
6. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del 5‰ per l'anno finanziario 2009.
7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (2).
8. L'ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 5 procede, entro il 31 dicembre 2009, ai controlli circa la veridicità di tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5‰ e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2010.
9. Entro la data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonchè l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del sia per le cause di decadenza previste dai commi 5 e 6, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.
Art. 3.
Obbligo di rendicontazione delle somme
1. Tutti i soggetti destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale è rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonchè le attività di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all'art. 1.
Art. 4.
Controlli sui rendiconti
1. Il controllo sui rendiconti, di cui all'art. 3, verrà effettuato secondo le modalità previste nel decreto del D.P.C.M. di cui all'art. 63-bis, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
Art. 5.
Modalità di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008
1. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, e successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 (4), al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2006, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'ufficio del CONI provvede, entro i successivi 60 giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5), ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2007, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'ufficio del CONI provvede, entro i successivi 60 giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
3. Al fine dell'ammissione al riparto di una quota pari al 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco redatto dal CONI ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'ufficio del CONI provvede, entro i successivi 120 giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.
4. Le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse dai soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2, ai fini della fruizione del beneficio del 5‰, sono improduttive di effetti.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pagg. 2780, 2853, 3356; I.L.P. 2007, pagg. 2023, 2470.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2009
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