MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 2 febbraio 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022)

 

Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Sistema TS, il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

b) Decreto 19 ottobre 2020: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.

Art. 2.

 

Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 e 2022

1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 è sostituito con il seguente comma: "1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;

c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;

e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;

f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2023."

2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2021 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.

 

Art. 3.

 

Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri

delle spese sanitarie e veterinarie

 

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022";

b) all'art. 6, comma 2, le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite dalle parole "1 gennaio 2023".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

 

Roma, 2 febbraio 2022

 

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