MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 2 novembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004)

 

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle Attività Produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle Attività Produttive previste dalla normativa vigente anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

Art. 2.

Interventi per la ricerca mineraria in Italia

Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

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(2) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 2203; I.L.P. 1982, pag. 1680.

Art. 3.

Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas

Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione dell'industria della difesa

Il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (3), e dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, concernente i criteri e le modalità per l'attuazione della predetta disposizione legislativa per la parte relativa alla razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della difesa è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2674; I.L.P. 1993, pag. 1655.

Art. 5.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile

Il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (4), relativamente ai bandi emanati dall'1 gennaio 2003, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3300.

Art. 6.

Contributi per il settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero

Il contributo previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (5), per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 7.

Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave

Il contributo previsto dall'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

Art. 8.

Interventi finalizzati al potenziamento

ed alla realizzazione di infrastrutture

1. I contributi di cui all'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (6), limitatamente agli interventi finalizzati al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture, sono concessi sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del CIPE n. 71 del 29 settembre 2003.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 893; I.L.P. 2003, pag. 388.

Art. 9.

Disposizioni comuni

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi dicui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le mo-dalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a 10 anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a 5 anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Art. 10.

Interventi per la reindustrializzazione

delle aree di crisi siderurgica

1. Ai fini dell'applicazione del principio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, gli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (7), attuati sotto forma di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese beneficiarie, in considerazione della natura temporanea e della prevista restituzione delle stesse, sono assimilati ai finanziamenti agevolati.

2. La somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale di cui al comma 1 non può essere inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per lo stesso intervento.

3. Il tasso di interesse e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato restano disciplinate dall'allegato c) degli "indirizzi attuativi della legge n. 513/1993 (8)" approvati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 23 dicembre 1996, n. 1123182/75 e successive modificazioni, fermo restando il limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pagg. 2072, 2077.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 126.

Art. 11.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, altresì, essere determinati:

a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonchè gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;

b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990 (9).

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677.

Art. 12.

Interventi di preponderante sviluppo precompetitivo

1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (10), continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 gennaio 2001, fermo restando il limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato.

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(10) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 589.

Art. 13.

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2004

Registrato alla Corte dei conti l'11-11-2004

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 5 Economia e finanze, registro n. 332

 

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