MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2005)

 

Individuazione del giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali e le banche.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per il riversamento, dal concessionario del servizio nazionale della riscossione allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo, pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 28 giugno 1999 (13), decorre dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del versamento presso la banca o l'ufficio postale.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2410; I.L.P. 1999, pag. 1723.

Art. 2.

1. Il termine per il riversamento, dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, che affluiscono sul conto corrente di cui all'art. 3, comma 1, decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui il concessionario stesso ha la disponibilità sia delle somme sul predetto conto corrente sia delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Art. 3.

1. Le somme iscritte a ruolo pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, affluiscono su un apposito conto corrente postale intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

2. Il concessionario titolare del conto corrente di cui al comma 1 può disporre delle somme ivi giacenti, esclusivamente ai fini del loro riversamento a favore degli enti creditori, nonché, per prelevare, relativamente ai ruoli non erariali, l'aggio di propria spettanza.

3. Il concessionario, detratte le spese sostenute in relazione al conto corrente di cui al comma 1, versa gli interessi maturati su tale conto a favore di ciascun ente creditore, in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto nel corso dell'anno cui gli interessi si riferiscono.

4. Relativamente alle somme di spettanza erariale, il versamento di cui al comma 3 è effettuato sul Capo VII, Capitolo 2319, unità previsionale di bilancio 1.2.5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. Il versamento di cui al comma 3 avviene entro il 30° giorno successivo a quello in cui il concessionario riceve dalle Poste italiane SPA la comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati.

6. Se l'ammontare complessivo degli interessi spettanti a ciascun ente creditore, ai sensi del comma 3, è inferiore a € 10,00, non si fa luogo al relativo versamento. L'importo non versato si somma agli interessi successivamente maturati da attribuire a favore degli stessi enti ed il versamento viene effettuato quando è raggiunto l'importo minimo di € 10,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

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