MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006)
Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei Regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
...omissis...
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Periodicità, presentazione e contenuto degli elenchi
1. Al decreto 27 ottobre 2000 (58) del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole "€ 200.000,00;" sono sostituite dalle seguenti: "€ 250.000,00;";
2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"in caso di superamento della soglia di € 250.000,00 nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata;";
3) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di € 40.000,00 o di € 250.000,00, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.";
b) all'art. 3, comma 2:
1) alla lettera a), le parole "€ 150.000,00;" sono sostituite dalle seguenti: "€ 180.000,00;";
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di superamento della soglia di € 180.000,00 nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.";
c) all'art. 4, comma 5, lettere a) e b), le parole "€ 10.000.000,00;" sono sostituite dalle seguenti: "€ 20.000.000,00;";
d) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Impianti industriali). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a € 3.000.000,00.";
e) all'art. 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette scadenze sono prorogate di giorni 5 in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.".
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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3387; I.L.P. 2001, pag. 376.
Art. 2.
Modifiche alle istruzioni per l'uso
e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto.
Art. 3.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2006
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ALLEGATO I
La Tabella A - Paesi membri della CEE è sostituita dalla seguente:
TABELLA A
PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
| Codice ISO | Stato membro | N. caratteri Codice IVA |
| AT | Austria | 9 |
| BE | Belgio | 9 |
| BG | Bulgaria | 9 ovvero 10 |
| CY | Cipro | 9 |
| DK | Danimarca | 8 |
| EE | Estonia | 9 |
| DE | Germania | 9 |
| EL | Grecia | 9 |
| FI | Finlandia | 8 |
| FR | Francia | 11 |
| GB | Gran Bretagna | 5 ovvero 9 ovvero 12 |
| IE | Irlanda | 8 |
| IT | Italia | 11 |
| LV | Lettonia | 11 |
| LT | Lituania | 9 ovvero 12 |
| LU | Lussemburgo | 8 |
| MT | Malta | 8 |
| NL | Olanda | 12 |
| PL | Polonia | 10 |
| PT | Portogallo | 9 |
| CZ | Repubblica Ceca | 8 ovvero 9 ovvero 10 |
| SK | Repubblica Slovacca | 9 ovvero 10 |
| RO | Romania | 10 |
| SI | Slovenia | 8 |
| ES | Spagna | 9 |
| SE | Svezia | 12 |
| HU | Ungheria | 8 |