MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2019.
(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 2.000 volte l'annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 2.000 volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05%, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2020.
Roma, 20 dicembre 2019
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ALLEGATO
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE
DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA
E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE
CALCOLATI AL SAGGIO
DI INTERESSE DELLO 0,05%
Età del beneficiario | Coefficienti |
da 0 a 20 ....................................... | 1.900 |
da 21 a 30 ....................................... | 1.800 |
da 31 a 40 ....................................... | 1.700 |
da 41 a 45 ....................................... | 1.600 |
da 46 a 50 ....................................... | 1.500 |
da 51 a 53 ....................................... | 1.400 |
da 54 a 56 ....................................... | 1.300 |
da 57 a 60 ....................................... | 1.200 |
da 61 a 63 ....................................... | 1.100 |
da 64 a 66 ....................................... | 1.000 |
da 67 a 69 ....................................... | 900 |
da 70 a 72 ....................................... | 800 |
da 73 a 75 ....................................... | 700 |
da 76 a 78 ....................................... | 600 |
da 79 a 82 ....................................... | 500 |
da 83 a 86 ....................................... | 400 |
da 87 a 92 ....................................... | 300 |
da 93 a 99 ....................................... | 200 |