MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003)
Modifiche al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'art. 11 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 (25) e successive modificazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti" è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Estinzione anticipata) - 1. L'estinzione anticipata dei mutui può essere disposta dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta dei soggetti mutuatari o pagatori ovvero può essere disposta d'ufficio dalla Cassa depositi e prestiti a seguito di revoca per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare.
2. L'estinzione anticipata comporta l'obbligo di corrispondere la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata e, per i prestiti a tasso fisso, un indennizzo, calcolato ai sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e prestiti a termini di legge.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), l'indennizzo, commisurato al capitale erogato, è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento di cui al comma 6; l'attualizzazione delle rate di ammortamento è effettuata al tasso di interesse, applicato ai mutui di durata corrispondente alla vita residua del mutuo, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003 (26), con la decorrenza indicata nel comunicato, di cui all'art. 6, comma 2 del medesimo decreto.
4. L'estinzione anticipata dei finanziamenti comporta la restituzione da parte della Cassa depositi e prestiti della differenza, se positiva, tra la quota di capitale ammortizzata e quella somministrata.
5. La Cassa depositi e prestiti individua le fattispecie in cui non si dà luogo al pagamento dell'indennizzo nei casi in cui l'estinzione anticipata è dovuta a cause non imputabili ai soggetti mutuatari e/o pagatori e, in via del tutto eccezionale, può deliberare la restituzione parziale della quota interessi delle rate di ammortamento pagate.
6. Nel provvedimento di estinzione anticipata è indicata la data entro cui deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, termine oltre il quale iniziano a decorrere di diritto gli interessi di ritardato pagamento.
7. La Cassa depositi e prestiti individua modalità e condizioni attraverso le quali viene dichiarata la decadenza dai benefici del provvedimento di estinzione anticipata, qualora il richiedente non provveda al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza della rata di ammortamento immediatamente successiva al termine di pagamento".
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2206.
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1048.