MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 20 maggio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011)

 

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2011 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,43‰ dei premi incassati nell'esercizio 2010 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonchè della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2010 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 in misura pari al 6,1% dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonchè dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2011, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità

di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

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