MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2007)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 23 ottobre 1993, n. 427 (41), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore SG98U Riparazioni di altri beni di consumo, codice attività 52.74.0;

b) Studio di settore SG99U Altre attività di servizi alle imprese n. c.a., codice attività 74.87.8; Altri servizi alle famiglie, codice attività 93.05.0;

c) Studio di settore TG38U (che sostituisce lo studio di settore SG38U) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice attività 52.71.0;

d) Studio di settore TG40U (che sostituisce lo studio di settore SG40U) Valorizzazione e promozione immobiliare, codice attività 70.11.0; Compravendita di beni immobili, codice attività 70.12.0; Locazione di beni immobili, codice attività 70.20.0;

e) Studio di settore TG42U (che sostituisce lo studio di settore SG42U) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari, codice attività 74.40.2;

f) Studio di settore TG48U (che sostituisce lo studio di settore SG48U) - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attività 52.72.0;

g) Studio di settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore SG52U) - Confezionamento di generi alimentari, codice attività 74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attività 74.82.2;

h) Studio di settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore SG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.85.2; Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, codice attività 74.87.6;

i) Studio di settore TG54U (che sostituisce lo studio di settore SG54U) - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2;

j) Studio di settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore SG69U) - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attività 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici, codice attività 45.21.1; Lavori di ingegneria civile, codice attività 45.21.2; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attività 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice attività 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attività 45.25.0;

k) Studio di settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore SG73A) - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 63.11.3; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 63.11.4; Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 63.12.1;

l) Studio di settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore SG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 63.40.1; Intermediari dei trasporti, codice attività 63.40.2; Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali, codice attività 64.12.0;

m) Studio di settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore SG76U) - Mense, codice attività 55.51.0; Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting), codice attività 55.52.0;

n) Studio di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore SG77U) - Trasporti marittimi e costieri, codice attività 61.10.0; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari), codice attività 61.20.0; Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua, codice attività 63.22.0;

o) Studio di settore TG78U (che sostituisce lo studio di settore SG78U) - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, codice attività 63.30.1;

p) Studio di settore TG79U (che sostituisce lo studio di settore SG79U) - Noleggio di autovetture, codice attività 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice attività 71.22.0;

q) Studio di settore TG81U (che sostituisce lo studio di settore SG81U) - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice attività 45.50.0, Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 71.32.0;

r) Studio di settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore SG82U) - Pubbliche relazioni, codice attività 74.14.5; Studi di promozione pubblicitaria, codice attività 74.40.1;

s) Studio di settore TG83U (che sostituisce lo studio di settore SG83U) Gestione di piscine, codice attività 92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice attività 92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice attività 92.61.4; Gestione di palestre sportive, codice attività 92.61.5; Gestione di altri impianti sportivi n. c.a., codice attività 92.61.6;

t) Studio di settore TG85U (che sostituisce lo studio di settore SG85U) Sale da ballo e simili, codice attività 92.34.1;

u) Studio di settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore SG87U) - Consulenza finanziaria, codice attività 74.14.1; Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 74.14.4; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 74.14.6;

v) Studio di settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore SG88U) Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 74.85.3; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 80.41.0;

w) Studio di settore TG89U (che sostituisce lo studio di settore SG89U) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura, codice attività 74.85.1.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle Note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SG98U;

- 2, per lo studio di settore SG99U;

- 3, per lo studio di settore TG38U;

- 4, per lo studio di settore TG40U;

- 5, per lo studio di settore TG42U;

- 6, per lo studio di settore TG48U;

- 7, per lo studio di settore TG52U;

- 8, per lo studio di settore TG53U;

- 9, per lo studio di settore TG54U;

- 10, per lo studio di settore TG69U;

- 11, per lo studio di settore TG73A;

- 12, per lo studio di settore TG73B;

- 13, per lo studio di settore TG76U;

- 14, per lo studio di settore TG77U;

- 15, per lo studio di settore TG78U;

- 16, per lo studio di settore TG79U;

- 17, per lo studio di settore TG81U;

- 18, per lo studio di settore TG82U;

- 19, per lo studio di settore TG83U;

- 20, per lo studio di settore TG85U;

- 21, per lo studio di settore TG87U;

- 22, per lo studio di settore TG88U;

- 23, per lo studio di settore TG89U.

3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (42), tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, ovvero arti e professioni, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

5. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per gli studi di settore TG68U e TG72B, approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, è stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento che incide sulla stima dei ricavi, come specificato nelle rispettive Note tecniche e metodologiche (allegati 24 e 25).

6. Le Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore TG77U, sono escluse dall'applicazione del predetto studio approvato con il presente decreto.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569 ;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

2. Per gli studi di settore TG40U e TG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3.

Variabili delle imprese o delle attività professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U, TG53U, TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U, TG85U, TG88U, TG89U approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG38U, SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U, SG79U, SG81U, SG82U, SG83U, SG85U, SG88U, SG89U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2005.

2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute rispettivamente nel questionario ESG54, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2006 (43), nonchè nei questionari SG98 e SG99, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005 (44).

3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG40U, TG73A, TG73B, TG77U, TG78U e TG87U approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG40U, SG73A, SG73B, SG77U, SG78U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2005, nonchè sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESG40, ESG73, ESG77, ESG78, ESG87 approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005.

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(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2525; I.L.P. 2006, pag. 2142.

(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3204; I.L.P. 2005, pag. 2259.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato Testo unico.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

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