MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2007)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (38), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore SM87U Grandi magazzini, codice attività 52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attività 52.48.E; Commercio al dettaglio di libri usati, codice attività 52.50.1; Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attività 52.50.3;

b) Studio di settore SM88U Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attività 51.47.9; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 51.56.1; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2; Commercio all'ingrosso di altri prodotti, codice attività 51.90.0;

c) Studio di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore SM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 52.47.2;

d) Studio di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore SM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attività 51.46.1; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 51.46.2;

e) Studio di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore SM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 51.47.2;

f) Studio di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore SM31U) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, codice attività 51.47.5;

g) Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore SM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 51.24.1; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 51.24.2; Commercio all'ingrosso di pellicce, codice attività 51.42.2;

h) Studio di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore SM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attività 51.42.4; Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio, codice attività 51.47.8;

i) Studio di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 52.48.D;

j) Studio di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi, codice attività 52.62.A; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi, codice attività 52.63.A;

k) Studio di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore SM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, codice attività 52.32.0;

l) Studio di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore SM43U) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attività 52.46.4;

m) Studio di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore SM44U) - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 52.48.1;

n) Studio di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato, codice attività 52.50.2;

o) Studio di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore SM46U) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attività 51.47.4;

p) Studio di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore SM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 52.48.B.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle Note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SM87U;

- 2, per lo studio di settore SM88U;

- 3, per lo studio di settore TM13U;

- 4, per lo studio di settore TM23U;

- 5, per lo studio di settore TM24U;

- 6, per lo studio di settore TM31U ;

- 7, per lo studio di settore TM33U;

- 8, per lo studio di settore TM34U;

- 9, per lo studio di settore TM39U;

- 10, per lo studio di settore TM40B;

- 11, per lo studio di settore TM42U;

- 12, per lo studio di settore TM43U;

- 13, per lo studio di settore TM44U;

- 14, per lo studio di settore TM45U;

- 15, per lo studio di settore TM46U;

- 16, per lo studio di settore TM48U.

3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (39), tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità di ricavi.

5. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TM04U - Farmacie, codice attività 52.31.0, approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono stati aggiornati i fattori di adattamento le cui modalità applicative sono specificate nella Nota tecnica e metodologica (allegato 17).

6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. La presente disposizione non si applica allo studio di settore TM13U;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TM13U, TM23U, TM24U, TM31U, TM33U, TM34U, TM39U, TM40B, TM42U, TM43U, TM44U, TM45U, TM46U e TM48U, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SM13U, SM23U, SM24U, SM31U, SM33U, SM34U, SM39U, SM40B, SM42U, SM43U, SM44U, SM45U, SM46U e SM48U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2005.

2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore SM87U e SM88U, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005 (40).

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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3204; I.L.P. 2005, pag. 2259.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

Allegati ...omissis...

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