MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2007)
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (45), gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) Studio di settore SK30U Attività di aerofotogrammetria e cartografia, codice attività 74.20.3; Altre attività tecniche, codice attività 74.20.D;
b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attività 74.20.2;
c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.14.B;
d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attività 74.14.A;
e) Studio di settore UK03U (che sostituisce lo studio di settore TK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 74.20.A;
f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore TK04U) - Attività degli studi legali, codice attività 74.11.1;
g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attività 74.14.2;
h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore TK18U) - Studi di architettura, codice attività 74.20.E;
i) Studio di settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della Nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SK30U;
- 2, per lo studio di settore TK23U;
- 3, per lo studio di settore TK24U;
- 4, per lo studio di settore TK25U;
- 5, per lo studio di settore UK03U;
- 6, per lo studio di settore UK04U;
- 7, per lo studio di settore UK05U;
- 8, per lo studio di settore UK18U;
- 9, per lo studio di settore UK21U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (46), tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero attività d'impresa, che svolgono in maniera secondaria le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed UK18U, approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (47), e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2006 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito dell'applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.
3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e le informazioni derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 1 del presente articolo. Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno valenza ai fini dell'accertamento anche per i periodi d'imposta precedenti.
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 3.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569.
2. Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata - ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 4.
Variabili delle attività professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TK23U, TK24U e TK25U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore SK30U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario SK30, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005 (48).
3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore UK03U, UK04U, UK05U, UK18U, UK21U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK03U, TK04U, TK05U, TK18U, TK21U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2005, nonchè sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sugli stessi.
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(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3204; I.L.P. 2005, pag. 2259.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base dello studio di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 7.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi) e TK17U (Attività tecniche svolte da periti industriali), approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Gli stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.
Art. 8.
Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia; Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), TK01U (Attività degli studi notarili), TK08U (Attività tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi medici e poliambulatori specialistici); TK16U (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U (Attività professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attività professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U (Laboratori di analisi cliniche); UK21U (Servizi degli studi odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
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