MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2007)
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (34), le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore SD05U) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 15.11.0; Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione, codice attività 15.12.0; Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, codice attività 15.13.0;
b) Studio di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore SD11U) Produzione di olio di oliva grezzo, codice attività 15.41.1; Produzione di oli grezzi da semi oleosi, codice attività 15.41.2; Produzione di olio di oliva raffinato, codice attività 15.42.1; Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati, codice attività 15.42.2;
c) Studio di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore SD13U) Finissaggio dei tessili, codice attività 17.30.0;
d) Studio di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore SD15U) Trattamento igienico del latte, codice attività 15.51.1; Produzione dei derivati del latte, codice attività 15.51.2;
e) Studio di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore SD17U) Fabbricazione di altri prodotti in gomma, codice attività 25.13.0; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 25.22.0; Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia, codice attività 25.23.0; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche, codice attività 25.24.0;
f) Studio di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore SD23U) Laboratori di corniciai, codice attività 20.51.2;
g) Studio di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore SD30U e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività 37.10.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 37.20.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attività 37.20.2; Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attività 51.57.1; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.), codice attività 51.57.2;
h) Studio di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore SD31U) Fabbricazione di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti organici tensioattivi, codice attività 24.51.1; Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attività 24.51.2; Fabbricazione di profumi e cosmetici, codice attività 24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attività 24.63.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della Nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore TD05U;
- 2, per lo studio di settore TD11U;
- 3, per lo studio di settore TD13U;
- 4, per lo studio di settore TD15U;
- 5, per lo studio di settore TD17U;
- 6, per lo studio di settore TD23U;
- 7, per lo studio di settore TD30U;
- 8, per lo studio di settore TD31U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (35), tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 5. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.
5. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TD18U (Ceramica), approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, per gli studi di settore TD20U (Meccanica leggera) e TD32U (Meccanica pesante), approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonchè per lo studio di settore TD35U (Editoria), approvato con decreto del 5 aprile 2006, è stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento le cui modalità applicative sono specificate nelle Note tecniche e metodologiche (allegato 9 per lo studio di settore TD18U, allegato 10 per gli studi di settore TD20U e TD32U, allegato 11 per lo studio di settore TD35U).
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Lo studio di settore TD13U, approvato in evoluzione con il presente decreto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (36), ed è utilizzabile esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione del predetto studio di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.
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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 3.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;
c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 4.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD05U, TD11U, TD13U, TD15U, TD23U, TD31U, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD05U, SD11U, SD13U, SD15U, SD23U, SD31U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD17U e TD30U approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD17U, SD30U e SM26U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2005, nonchè sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESD17 ed ESD30, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005 (37).
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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3204; I.L.P. 2005, pag. 2259.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 4 del decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 7.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TD07A (Calzetteria), TD07B (Maglieria) e TD08U (Calzaturiero), approvati in evoluzione con decreto del 24 marzo 2005, nonchè gli studi TD14U (Tessile) e TD33U (Oreficeria), approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 8.
Approvazione definitiva degli studi di settore monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore TD06U (Ricami), TD10B (Biancheria per la casa), approvati in applicazione monitorata con decreto del 24 marzo 2005, e lo studio di settore TD21U (Occhialeria), approvato in applicazione monitorata con decreto del 5 aprile 2006, sono approvati in via definitiva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
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