MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2007)

 

Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli indicatori di normalità economica

1. Gli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, previsti dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (28), sono approvati nei termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Indicatori applicabili ai contribuenti

esercenti attività di impresa

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) rotazione del magazzino;

c) durata delle scorte;

d) valore aggiunto per addetto;

e) redditività dei beni mobili strumentali.

2. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002 (29), sono i seguenti:

a) valore aggiunto per addetto;

b) redditività dei beni strumentali mobili.

3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'allegato 1 al presente decreto.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1284.

Art. 3.

Indicatori applicabili ai contribuenti

esercenti attività di lavoro autonomo

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) resa oraria per addetto;

c) resa oraria del professionista.

2. La definizione degli indicatori di cui al comma 1, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Determinazione dei ricavi

e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori

di normalità economica

1. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (30), sia ai fini degli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (31), che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 (32).

2. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono altresì utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (33), dopo aver normalizzato la posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14.

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.

(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2099; I.L.P. 1999, pag. 1465.

(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 5.

Ambito applicativo e decorrenza

1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d'imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

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