MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008)

 

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

IL VICE MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato Testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dall'1 aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) € 70 se il reddito di riferimento non supera € 7.500;

b) € 50, aumentato del prodotto fra € 20 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito di riferimento, e € 20.500, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a € 7.500 ma non a € 28.000;

c) € 50, se il reddito di riferimento è superiore a € 28.000 ma non a € 30.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 30.000, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di € 2.000.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto Testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (11). A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3.

Roma, 20 marzo 2008

Registrato alla Corte dei conti il 28-3-2008

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 394

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.

 

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