MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002)

 

Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002, e determinazione del valore definitivo per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001 è determinata in misura pari a +2,7 dall'1 gennaio 2002.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4, dall'1 gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

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