MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4 dall'1 gennaio 2003.
Art. 2.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003, è determinata in misura pari a +2,5 dall'1 gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2003