MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 è determinata in misura pari a +2,5 dall'1 gennaio 2004.
Art. 2.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, è determinata in misura pari a +1,9 dall'1 gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (13), e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2004
---------
(13) Ved. Boll. Lav. 1972, pag. 1102, nota (13).