MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017)

 

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dall'1 gennaio 2018, nonchè valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dall'1 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dall'1 gennaio 2017.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dall'1 gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2017

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