MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203.
(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010)
Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
CAPO I
DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4
DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007, N. 109
Art. 1.
Comitato di sicurezza finanziaria
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonchè di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'Economia e delle Finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato è l'Autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonchè per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Art. 2.
Competenze
1. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, il Comitato svolge i compiti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ed in particolare:
a) collabora con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella definizione delle politiche in materia ed esercita funzioni di coordinamento e analisi;
b) presenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 maggio di ogni anno, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace;
c) formula i previsti pareri nei seguenti casi:
1. adozione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle disposizioni attuative per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
2. individuazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE, in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo citato;
3. autorizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad applicare misure semplificate di identificazione nei casi di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 26 del decreto legislativo citato;
4. adozione, da parte dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, di misure volte ad assicurare la riservatezza sull'identità dei soggetti segnalanti, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo citato;
5. modificazione ed integrazione dell'allegato tecnico al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
d) coordina l'elaborazione, da parte delle Autorità competenti nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in base all'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo citato;
e) nelle materie di sua competenza fornisce consulenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1, comma 2 del presente regolamento, il Comitato esercita in particolare le seguenti funzioni:
1. formula alle competenti Autorità delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di designazione di individui o entità in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle competenti Autorità ai sensi degli articoli seguenti del presente regolamento;
2. valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
3. formula alle competenti Autorità delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati;
4. riceve le comunicazioni dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti in materia da parte delle Autorità che applicano le sanzioni stesse;
5. propone l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
6. riceve, da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, una relazione dettagliata sulla tipologia, la situazione giuridica, la consistenza patrimoniale e lo stato di utilizzazione dei beni nonchè sull'esistenza dei contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti, in caso di comunicazione di misure di congelamento;
7. formula parere obbligatorio e vincolante per l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia del demanio nell'ambito dell'attività di custodia, di amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento; per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa nel caso di aziende congelate e l'autorizzazione dell'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura; per l'autorizzazione di interventi necessari di manutenzione straordinaria su beni immobili congelati;
8. individua, con propria delibera, gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le Pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso;
9. richiede accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;
10. riceve, ogni 3 mesi, la relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute da parte dell'Agenzia del demanio;
11. in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, chiede al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto secondo le modalità di cui all'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile e di informare l'Agenzia del demanio ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Art. 3.
Svolgimento dei lavori
1. Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, su convocazione della Segreteria tecnica previo invio dell'ordine del giorno.
2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa preventivamente il supplente che sostituisce il membro effettivo nelle riunioni in caso di impedimento.
3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna amministrazione.
4. In luogo dei componenti del Comitato e in caso di impedimento temporaneo e assoluto a prendere parte alle riunioni, i supplenti di cui al comma 2 possono partecipare alle stesse con diritto al voto.
5. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione quando sono presenti almeno i 2/3 delle amministrazioni ivi rappresentate e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato può altresì assumere decisioni e deliberare attraverso scambio di messaggi di posta elettronica, su proposta del Presidente. La proposta si intende approvata ove la maggioranza dei suoi membri manifesti, tramite messaggio di posta elettronica, il consenso, espresso entro il termine di volta in volta convenuto, fermo restando l'obbligo di confermare successivamente il consenso con nota cartacea sottoscritta dal componente del Comitato o da un sostituto all'uopo delegato. Il mancato invio del messaggio di posta elettronica nel termine convenuto equivale a voto contrario. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuno dei componenti il Comitato di chiedere che la proposta sia sottoposta al Comitato stesso in sede di riunione collegiale ai sensi del comma precedente.
7. Il resoconto ed il verbale dello svolgimento dei lavori sono firmati dal Segretario e dal Presidente.
8. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto. Ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, partecipano alle riunioni del Comitato anche rappresentanti dei Consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.
9. Le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato sono assicurate dal Dipartimento del tesoro, Direzione V, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. In ogni caso ai componenti del Comitato, effettivi e supplenti, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 4.
Rete a supporto delle attività del Comitato
1. Il Comitato si avvale, nello svolgimento della propria attività, di una rete che lo coadiuva e supporta nelle questioni di cui è competente.
2. La rete è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni componenti il Comitato.
3. La rete svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, può raccogliere informazioni a supporto dei lavori del Comitato ed esamina i temi che vengono sottoposti alla sua attenzione.
4. Ai rappresentanti delle diverse amministrazioni partecipanti ai lavori della rete non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 5.
Scambio di informazioni
1. Le amministrazioni rappresentate nel Comitato, ciascuna sulla base delle proprie attribuzioni, trasmettono al Comitato periodici aggiornamenti sulle informazioni, i dati e la situazione complessiva relativi ai nominativi inseriti su proposta italiana nelle liste, compresi gli aggiornamenti sulle attività congelate. A tal fine il Ministero della Giustizia coordina i flussi informativi provenienti dagli uffici giudiziari relativi alle vicende processuali dei soggetti inseriti nelle liste.
Art. 6.
Proposte di designazione
1. Il Comitato, sulla base delle informazioni fornite in base all'articolo 7, di quelle provenienti da Autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, può formulare alle competenti Autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste.
2. A tal fine, il Comitato può tenere conto dei seguenti elementi:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, gli altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, ed alle Posizioni comuni dell'Unione europea di cui alle premesse del presente regolamento, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
f) nonchè di ogni informazione rilevante in suo possesso.
3. Il Comitato contatta, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, lo Stato o gli Stati di cittadinanza e residenza di individui o entità di cui intende proporre l'inserimento nelle liste al fine di cercare informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo possesso.
4. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli Organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
5. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti designandi, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, ai competenti Organismi delle Nazioni unite o dell'Unione europea.
6. Dell'avvenuto inserimento del nominativo di individui o entità nelle liste è data comunicazione, a cura della Segreteria del Comitato, a tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso.
Art. 7.
Compiti delle forze di polizia
1. Le forze di polizia, d'intesa con l'Autorità giudiziaria quando necessario, trasmettono la propria proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato indicando:
a) i fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;
b) il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
c) le fonti e le tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;
d) gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
e) ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
2. Alla richiesta di segnalazione sono allegati la copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa in lingua inglese e gli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione, e le schede dei soggetti che si intendono proporre, contenenti:
a) le generalità;
b) i rapporti di parentela;
c) il luogo di residenza e di domicilio;
d) i precedenti penali e di polizia.
3. Per ogni segnalazione pervenuta, il Comitato può attivare la Guardia di finanza per l'acquisizione dei precedenti fiscali e sviluppare gli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
Art. 8.
Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste
1. Il Comitato riceve, tramite il Ministero degli Affari Esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia.
2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ovvero dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, notifica ai soggetti di cui al comma 1, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, l'avvenuto inserimento dei loro nominativi nelle liste comunicando altresì:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
e) l'Autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
g) le Autorità, nazionali, ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
3. L'unità di informazione finanziaria agevola la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i Collegi e gli Ordini professionali.
Art. 9.
Aggiornamento delle liste
1. Il Comitato riesamina periodicamente e sulla base di quanto stabilito dagli Organismi internazionali, la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento dei loro nominativi.
Art. 10.
Procedura di cancellazione dalle liste
1. Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali, può formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste internazionali di individui o entità, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
2. A tal fine il Comitato può tenere conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo.
3. Prima di proporre la cancellazione dalle liste, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, allo Stato designante.
4. Copia della decisione degli Organismi internazionali relativa alla cancellazione dalle liste è notificata dal Comitato ai soggetti interessati con modalità idonea a comprovarne la ricezione, eventualmente anche avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
5. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato provvede alla restituzione delle risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
6. L'Unità di informazione finanziaria cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i Collegi e gli Ordini professionali.
Art. 11.
Procedura di esenzione dal congelamento
di fondi e risorse economiche
1. Le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.
2. L'esenzione dal congelamento può essere concessa in base alle modalità e per le necessità previste dalla normativa europea ed internazionale di riferimento.
3. Il Comitato individua le modalità operative di autorizzazione alle esenzioni.
4. Il Comitato stabilisce l'ordine di trattazione delle istanze pervenute, anche tenendo conto della ricorrenza di ragioni umanitarie o di particolari motivi d'urgenza.
5. In caso di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato provvede secondo quanto previsto dell'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 12.
Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento
1. In materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, le modalità operative più idonee per attuare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 13.
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'attuazione delle disposizioni del presente Capo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
DISCIPLINA
DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI, FORMATI
O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA'
DEL COMITATO, SOTTRATTI AL DIRITTO
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 1, LETTERA A)
E 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
Art. 14.
Documenti sottratti all'accesso
1. Ferma restando l'osservanza delle norme con cui le Pubbliche amministrazioni rappresentate nel Comitato individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato, attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali:
a) i resoconti dello svolgimento dei lavori presso il Comitato;
b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra autorità componenti il Comitato, il Comitato stesso e Autorità internazionali o Stati esteri;
c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entità sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
d) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano le strategie di lotta al finanziamento del terrorismo nonchè attività ispettive ed indagini in corso da parte delle forze di polizia rappresentate nel Comitato.
2. Quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale, l'accesso a tale documento è consentito quando lo Stato o l'istituzione coinvolti acconsentono alla divulgazione delle relative informazioni e della propria identità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 ottobre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 24-11-2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 77