MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 65, Suppl. ord., del 19 marzo 2003)

 

Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attività professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (3), gli studi di settore relativi alle seguenti attività:

a) Studio di settore SK 23 U - Servizi di ingegneria integrata, codice di attività 74.20.3;

b) Studio di settore SK 24 U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice di attività 74.14.B.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SK 23 U;

- 2, per lo studio di settore SK 24 U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresì, ai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono le predette attività in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, ovvero in caso di più attività professionali per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2002.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Modalità di applicazione degli studi di settore

1. In via sperimentale, i compensi e i ricavi nonchè gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (4), sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.

Art. 3.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 50, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (5), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.

Art. 4.

Variabili delle attività professionali o delle imprese

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con i decreti del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 (6) e 13 dicembre 2000 (7), tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 343; I.L.P. 2001, pag. 488.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 507; I.L.P. 2001, pag. 737.

Art. 5.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 50, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR.

Art. 6.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2003

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