MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 65, Suppl. ord., del 19 marzo 2003)
Approvazione di n. 9 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (13), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore SG 38 U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice di attività 52.71.0;
b) Studio di settore SG 42 U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari, codice di attività 74.40.2;
c) Studio di settore SG 76 U - Servizi di ristorazione in self-service, codice di attività 55.30.4; Mense, codice di attività 55.51.0; Fornitura di pasti preparati, codice attività 55.52.0;
d) Studio di settore SG 77 U - Trasporti marittimi, codice di attività 61.11.0; Trasporti costieri, codice di attività 61.12.0; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari), codice di attività 61.20.0; Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua, codice di attività 63.22.0;
e) Studio di settore SG 79 U - Noleggio di autovetture, codice di attività 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice di attività 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice di attività 71.22.0;
f) Studio di settore SG 81 U - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice di attività 45.50.0; Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice di attività 71.32.0;
g) Studio di settore SG 82 U - Studi di promozione pubblicitaria, codice di attività 74.40.1; Pubbliche relazioni, codice di attività 74.14.5;
h) Studio di settore SG 83 U - Gestione di piscine, codice di attività 92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice di attività 92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice di attività 92.61.4; Gestione di altri impianti sportivi, codice di attività 92.61.5; Gestione di palestre, codice di attività 92.61.6;
i) Studio di settore SG 85 U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili, codice di attività 92.34.1.
2. In via sperimentale, i ricavi nonchè gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione dello studio di settore SG 77 U, approvato con il presente decreto, per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto rientranti nei codici attività oggetto dello studio, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che svolgono le predette attività e dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (14), sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito della revisione dello studio stesso.
3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG 38 U;
- 2, per lo studio di settore SG 42 U;
- 3, per lo studio di settore SG 76 U;
- 4, per lo studio di settore SG 77 U;
- 5, per lo studio di settore SG 79 U;
- 6, per lo studio di settore SG 81 U;
- 7, per lo studio di settore SG 82 U;
- 8, per lo studio di settore SG 83 U;
- 9, per lo studio di settore SG 85 U.
4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono le predette attività in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2002.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 2.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (15), di ammontare superiore a € 5.164.569;
c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.
Art. 3.
Variabili delle imprese o delle attività professionali
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con i decreti del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 (16) e 13 dicembre 2000 (17), tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 343; I.L.P. 2001, pag. 488.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 507; I.L.P. 2001, pag. 737.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ovvero i compensi di cui all'art. 50, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999 (18), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2003. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dall'1 maggio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.
Allegati ...omissis...