MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009)
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007. (09A06833)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
Interesse per ritardato rimborso delle imposte
1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell'1% semestrale, a decorrere dall'1 gennaio 2010.
2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2% annuo, a decorrere dall'1 gennaio 2010.
3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (9), e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (10), sono dovuti nella misura dell'1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall'1 gennaio 2010.
4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1% per ogni semestre compiuto, a decorrere dall'1 gennaio 2010.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pagg. 161, 1145; I.L.P. 1991, pagg. 6, 416.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pagg. 595, 1145; 2005, pag. 2331; I.L.P. 1991, pagg. 31, 417.
Art. 2.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
1. A decorrere dall'1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4% annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
Art. 3.
Interessi per dilazione del pagamento
Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5% annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dall'1 ottobre 2009.
Art. 4.
Interessi per la sospensione amministrativa
1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5% annuo, a decorrere dall'1 ottobre 2009.
Art. 5.
Interessi per pagamenti rateali
1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (11), sono dovuti nella misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dall'1 luglio 2009.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo per i pagamenti rateali previsti dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dall'1 gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3%.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Art. 6.
Interessi per ritardato pagamento
1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5% annuo.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5% annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;
e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 5-6-2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 225