MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011)

 

Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contributo di solidarietà

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7), e successive modificazioni, sia superiore ad € 300.000, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di € 300.000, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (8), e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (9).

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1892, 2116; I.L.P. 2011, pagg. 1379, 1495.

Art. 2.

Determinazione e versamento del contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (10), e successive modificazioni.

Roma, 21 novembre 2011

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.

 

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