MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 21 settembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2005)

 

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (5).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 le agevolazioni relative ai contratti di filiera di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previste dalla normativa vigente, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

---------

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.

Art. 2.

Modalità di concessione delle agevolazioni

relative ai contratti di filiera

1. Il contributo previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali dell'1 agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo.

2. Nel caso di azioni per le quali i regimi di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione è pari al 100%, il contributo pubblico verrà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

Art. 3.

Termini di rimborso del finanziamento a tasso agevolato

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui all'art. 2, sono rimborsati nei termini di cui ai cc. 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a 10 anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a 5 anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il 5° anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Art. 4.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, essere determinati:

a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonchè gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;

b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre 1 anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6) e successive modificazioni.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

---------

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677.

Art. 5.

Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Registrato alla Corte dei conti il 26-10-2005

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 262

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda