MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 21 settembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015)

 

Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (25) (TUIR), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

2. Ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto di cui al comma 1, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 2.

1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonchè delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;

d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore ad € 2.840,51.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:

a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;

b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;

c) copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

2. L'elenco di cui al comma 1 non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti di cui all'articolo 1, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2015

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