MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 22 dicembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. Straord. n. 16, del 29 dicembre 2015)

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) Studio di settore WD05U (che sostituisce lo studio di settore VD05U)

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00;

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00;

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attività 10.13.00;

Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attività 10.85.01;

Produzione di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;

b) Studio di settore WD11U (che sostituisce lo studio di settore VD11U)

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.10;

Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.20;

c) Studio di settore WD15U (che sostituisce lo studio di settore VD15U)

Trattamento igienico del latte, codice attività 10.51.10;

Produzione dei derivati del latte, codice attività 10.51.20;

d) Studio di settore WD17U (che sostituisce lo studio di settore VD17U)

Fabbricazione di altri prodotti in gomma n. c.a., codice attività 22.19.09;

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 22.21.00;

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 22.22.00;

Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.02;

Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.09;

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n. c.a., codice attività 22.29.09;

Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attività 27.33.09;

Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attività 32.99.12;

Riparazione di prodotti in gomma, codice attività 33.19.02;

e) Studio di settore WD22U (che sostituisce lo studio di settore VD22U)

Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, codice attività 27.40.09;

Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attività 27.90.02;

f) Studio di settore WD23U (che sostituisce lo studio di settore VD23U)

Laboratori di corniciai, codice attività 16.29.40;

g) Studio di settore WD25U (che sostituisce lo studio di settore VD25U)

Preparazione e concia del cuoio e pelle; Preparazione e tintura di pellicce, codice attività 15.11.00;

h) Studio di settore WD29U (che sostituisce lo studio di settore VD29U)

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice attività 23.61.00;

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice attività 23.63.00;

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attività 23.69.00;

i) Studio di settore WD30U (che sostituisce lo studio di settore VD30U)

Demolizione di carcasse, codice attività 38.31.10;

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività 38.32.10;

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 38.32.20;

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attività 38.32.30;

Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attività 46.77.10;

Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera);

Sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami), codice attività 46.77.20;

j) Studio di settore WD31U (che sostituisce lo studio di settore VD31U)

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attività 20.41.10;

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attività 20.41.20;

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice attività 20.42.00;

Fabbricazione di oli essenziali, codice attività 20.53.00;

k) Studio di settore WD36U (che sostituisce lo studio di settore VD36U) - Siderurgia

Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attività 24.10.00;

Stiratura a freddo di barre, codice attività 24.31.00;

Laminazione a freddo di nastri, codice attività 24.32.00;

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attività 24.33.02;

Trafilatura a freddo, codice attività 24.34.00;

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attività 24.51.00;

Fusione di acciaio, codice attività 24.52.00;

Fusione di metalli leggeri, codice attività 24.53.00;

Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attività 24.54.00;

l) Studio di settore WD37U (che sostituisce lo studio di settore VD37U)

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attività 30.11.02;

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attività 30.12.00;

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attività 33.15.00.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della Nota tecnica e metodologica, delle Tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1. per lo studio di settore WD05U;

2. per lo studio di settore WD11U;

3. per lo studio di settore WD15U;

4. per lo studio di settore WD17U;

5. per lo studio di settore WD22U;

6. per lo studio di settore WD23U;

7. per lo studio di settore WD25U;

8. per lo studio di settore WD29U;

9. per lo studio di settore WD30U;

10. per lo studio di settore WD31U;

11. per lo studio di settore WD36U;

12. per lo studio di settore WD37U.

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 12, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 13.

4. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 1 a 12, sono riportati in allegato 14.

5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, numero 185 (1), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

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