MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. Straord. n. 17, del 29 dicembre 2015)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore VM87U (che sostituisce lo studio UM87U)

Grandi magazzini, codice attività 47.19.10;

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 47.19.90;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attività 47.73.20;

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91;

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92;

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attività 47.78.93;

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94;

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attività 47.78.99;

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attività 47.79.10;

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;

b) Studio di settore VM88U (che sostituisce lo studio di settore UM88U)

Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20;

Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a., codice attività 46.49.90;

Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93;

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94;

Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attività 46.73.21;

Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10;

Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30;

Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a., codice attività 46.76.90;

Commercio all'ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00;

c) Studio di settore WM11U (che sostituisce lo studio di settore VM11U)

Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.73.10;

Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22;

Commercio all'ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23;

Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29;

Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attività 46.73.30;

Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attività 46.73.40;

Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10;

Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attività 46.74.20;

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attività 47.52.10;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20;

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30;

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20;

Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;

d) Studio di settore WM12U (che sostituisce lo studio di settore VM12U)

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attività 47.61.00;

e) Studio di settore WM13U (che sostituisce lo studio di settore VM13U)

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 47.62.10;

f) Studio di settore WM17U (che sostituisce lo studio di settore VM17U)

Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10;

Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;

g) Studio di settore WM23U (che sostituisce lo studio di settore VM23U)

Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attività 46.46.10;

Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attività 46.46.20;

Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;

h) Studio di settore WM24U (che sostituisce lo studio di settore VM24U)

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;

i) Studio di settore WM31U (che sostituisce lo studio di settore VM31U)

Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;

j) Studio di settore WM33U (che sostituisce lo studio di settore VM33U)

Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 46.24.10;

Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 46.24.20;

Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia, codice attività 46.42.20;

k) Studio di settore WM34U (che sostituisce lo studio di settore VM34U)

Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attività 46.42.40;

Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attività 46.49.50;

l) Studio di settore WM36U (che sostituisce lo studio di settore VM36U)

Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attività 46.49.20;

m) Studio di settore WM37U (che sostituisce lo studio di settore VM37U)

Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attività 46.44.30;

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;

n) Studio di settore WM39U (che sostituisce lo studio di settore VM39U)

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 47.78.40;

o) Studio di settore WM40B (che sostituisce lo studio di settore VM40B)

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01;

p) Studio di settore WM42U (che sostituisce lo studio di settore VM42U)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;

q) Studio di settore WM43U (che sostituisce lo studio di settore VM43U)

Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00;

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.52.40;

r) Studio di settore WM44U (che sostituisce lo studio di settore VM44U)

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attività 47.41.00;

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attività 47.78.10;

s) Studio di settore WM46U (che sostituisce lo studio di settore VM46U)

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attività 46.43.30;

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attività 46.69.91;

t) Studio di settore WM48U (che sostituisce lo studio di settore VM48U)

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 47.76.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle Tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1 per lo studio di settore VM87U;

2 per lo studio di settore VM88U;

3 per lo studio di settore WM11U;

4 per lo studio di settore WM12U;

5 per lo studio di settore WM13U;

6 per lo studio di settore WM17U;

7 per lo studio di settore WM23U;

8 per lo studio di settore WM24U;

9 per lo studio di settore WM31U;

10 per lo studio di settore WM33U;

11 per lo studio di settore WM34U;

12 per lo studio di settore WM36U;

13 per lo studio di settore WM37U;

14 per lo studio di settore WM39U;

15 per lo studio di settore WM40B;

16 per lo studio di settore WM42U;

17 per lo studio di settore WM43U;

18 per lo studio di settore WM44U;

19 per lo studio di settore WM46U;

20 per lo studio di settore WM48U.

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 3 e da 6 a 20, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 21.

4. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 1 a 19, sono riportati in allegato 22.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativo allo studio di settore di cui all'allegato 20, sono riportati in allegato 23.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (19), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (20), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi, approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

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