MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 22 dicembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. Straord. n. 19, del 29 dicembre 2015)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore VG98U (che sostituisce lo studio di settore UG98U)

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attività 95.12.01;

Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attività 95.29.02;

Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attività 95.29.03;

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attività 95.29.04;

Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a., codice attività 95.29.09;

b) Studio di settore VG99U (che sostituisce lo studio di settore UG99U)

Altre attività dei servizi di informazione n. c.a., codice attività 63.99.00;

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94;

Altre attività professionali n.c.a., codice attività 74.90.99;

Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00;

Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.11.01;

Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attività 82.11.02;

Altri servizi di sostegno alle imprese n. c.a., codice attività 82.99.99;

Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attività 96.09.03;

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attività 96.09.04;

Organizzazione di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05;

Altre attività di servizi per la persona n.c.a., codice attività 96.09.09;

c) Studio di settore WG38U (che sostituisce lo studio di settore VG38U)

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;

d) Studio di settore WG40U (che sostituisce lo studio di settore VG40U)

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00;

Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attività 42.99.01;

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.10.00;

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01;

Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;

e) Studio di settore WG46U (che sostituisce lo studio di settore VG46U)

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attività 33.12.60;

f) Studio di settore WG48U (che sostituisce lo studio di settore VG48U)

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attività 95.21.00;

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;

g) Studio di settore WG52U (che sostituisce lo studio di settore VG52U)

Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attività 82.92.10;

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attività 82.92.20;

h) Studio di settore WG53U (che sostituisce lo studio di settore VG53U)

Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.30.00;

Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;

i) Studio di settore WG54U (che sostituisce lo studio di settore VG54U)

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);

Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;

j) Studio di settore WG69U (che sostituisce lo studio di settore VG69U)

Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attività 39.00.01;

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00;

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00;

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00;

Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00;

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00;

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00;

Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00;

Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a., codice attività 42.99.09;

Demolizione, codice attività 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00;

Trivellazioni e perforazioni, codice attività 43.13.00;

Realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; Altre attività di lavori specializzati di costruzione n. c.a., codice attività 43.99.09;

k) Studio di settore WG73A (che sostituisce lo studio di settore VG73A)

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 52.10.10;

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 52.24.30;

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;

l) Studio di settore WG73B (che sostituisce lo studio di settore VG73B)

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10;

Intermediari dei trasporti, codice attività 52.29.21;

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attività 53.20.00;

m) Studio di settore WG76U (che sostituisce lo studio di settore VG76U)

Catering per eventi, banqueting, codice attività 56.21.00;

Mense, codice attività 56.29.10;

Catering continuativo su base contrattuale, codice attività 56.29.20;

n) Studio di settore WG77U (che sostituisce lo studio di settore VG77U)

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività 50.10.00;

Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attività 50.20.00;

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00;

Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attività 50.40.00;

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attività 52.22.09;

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò), codice attività 77.21.02;

Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale codice attività 77.34.00;

Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;

o) Studio di settore WG78U (che sostituisce lo studio di settore VG78U)

Attività delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00;

Attività dei tour operator, codice attività 79.12.00;

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n. c.a., codice attività 79.90.19;

p) Studio di settore WG79U (che sostituisce lo studio di settore VG79U)

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività 77.11.00;

Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attività 77.12.00;

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10;

Noleggio di container per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;

q) Studio di settore WG81U (che sostituisce lo studio di settore VG81U)

Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02;

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 77.32.00;

Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91;

r) Studio di settore WG82U (che sostituisce lo studio di settore VG82U)

Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00;

Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01;

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attività 73.11.02;

Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attività 73.12.00;

s) Studio di settore WG83U (che sostituisce lo studio di settore VG83U)

Gestione di piscine, codice attività 93.11.20;

Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30;

Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 93.11.90;

Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;

t) Studio di settore WG85U (che sostituisce lo studio di settore VG85U)

Corsi di danza, codice attività 85.52.01;

Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;

u) Studio di settore WG87U (che sostituisce lo studio di settore VG87U)

Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale, codice attività 70.22.01;

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 70.22.09;

Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20;

Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;

v) Studio di settore WG88U (che sostituisce lo studio di settore VG88U)

Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40;

Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03;

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 85.53.00;

w) Studio di settore WG89U (che sostituisce lo studio di settore VG89U)

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.19.09;

Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91;

x) Studio di settore WG96U (che sostituisce lo studio di settore VG96U)

Lavaggio auto, codice attività 45.20.91;

Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99;

Gestione di parcheggi e autorimesse, codice attività 52.21.50; Attività di traino e soccorso stradale, codice attività 52.21.60;

y) Studio di settore YG66U (che sostituisce lo studio di settore WG66U)

Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax), codice attività 33.12.51;

Pubblicazione di mailing list, codice attività 58.12.02;

Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00;

Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00;

Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00;

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00;

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00;

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09;

Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - CAF), codice attività 63.11.11;

Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19;

Gestione database (attività delle banche dati), codice attività 63.11.20;

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30;

Portali web, codice attività 63.12.00;

Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche, codice attività 95.11.00;

z) Studio di settore YG74U (che sostituisce lo studio di settore WG74U)

Attività di fotoreporter, codice attività 74.20.11;

Altre attività di riprese fotografiche, codice attività 74.20.19;

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attività 74.20.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della Nota tecnica e metodologica, delle Tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1. per lo studio di settore VG98U;

2. per lo studio di settore VG99U;

3. per lo studio di settore WG38U;

4. per lo studio di settore WG40U;

5. per lo studio di settore WG46U;

6. per lo studio di settore WG48U;

7. per lo studio di settore WG52U;

8. per lo studio di settore WG53U;

9. per lo studio di settore WG54U;

10. per lo studio di settore WG69U;

11. per lo studio di settore WG73A;

12. per lo studio di settore WG73B;

13. per lo studio di settore WG76U;

14. per lo studio di settore WG77U;

15. per lo studio di settore WG78U;

16. per lo studio di settore WG79U;

17. per lo studio di settore WG81U;

18. per lo studio di settore WG82U;

19. per lo studio di settore WG83U;

20. per lo studio di settore WG85U;

21. per lo studio di settore WG87U;

22. per lo studio di settore WG88U;

23. per lo studio di settore WG89U;

24. per lo studio di settore WG96U;

25. per lo studio di settore YG66U;

26. per lo studio di settore YG74U.

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 8 e da 10 a 26, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 27.

4. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo o compenso minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 2 a 9, da 11 a 22 e da 24 a 26, sono riportati in allegato 28.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati 1, 10 e 23, sono riportati in allegato 29.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore VG99U, WG53U, WG73B, WG82U, WG87U e YG74U si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate rispettivamente alle lettere b), h), l), r), u) e z) del comma 1. In caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

8. Lo studio di settore WG54U, approvato con il presente decreto, si applica nei soli casi non disciplinati dall'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, riguardante l'approvazione di 21 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. Il medesimo studio di settore, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, si applica altresì ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l'attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare. Inoltre, tenuto conto di quanto disposto nel presente comma, lo studio di settore WG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorchè prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonchè dalla cessione di generi di monopolio.

9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (7), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore WG77U.

2. Per gli studi di settore WG40U e WG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 3.

Variabili delle imprese o delle attività professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato Testo unico.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi, approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

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