MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 22 dicembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 303, Suppl. Straord. n. 16, del 29 dicembre 2016)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore WM41U (che sostituisce lo studio di settore VM41U) - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attività 46.51.00;

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attività 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 46.66.00;

b) Studio di settore WM80U (che sostituisce lo studio di settore VM80U) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attività 47.30.00;

c) Studio di settore WM82U (che sostituisce lo studio di settore VM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.20;

d) Studio di settore WM83U (che sostituisce lo studio di settore VM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attività 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attività 46.76.20;

e) Studio di settore WM84U (che sostituisce lo studio di settore VM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attività 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attività 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attività 46.63.00;

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00;

Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attività 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20;

Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n. c.a., codice attività 46.69.99;

f) Studio di settore WM85U (che sostituisce lo studio di settore VM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attività 47.26.00;

g) Studio di settore WM86U (che sostituisce lo studio di settore VM86U) - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attività 47.99.20;

h) Studio di settore YM01U (che sostituisce lo studio di settore WM01U) - Supermercati, codice attività 47.11.20; Discount di alimentari, codice attività 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;

Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n. c.a., codice attività 47.29.90;

i) Studio di settore YM02U (che sostituisce lo studio di settore WM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 47.22.00;

j) Studio di settore YM03U (che sostituisce gli studi di settore WM03A, WM03B, WM03C e WM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attività 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attività 47.81.02;

Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attività 47.81.03;

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n. c.a., codice attività 47.81.09; Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attività 47.82.01; Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attività 47.82.02;

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attività 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n. c.a., codice attività 47.89.09;

k) Studio di settore YM04U (che sostituisce lo studio di settore WM04U) - Farmacie, codice attività 47.73.10;

l) Studio di settore YM05U (che sostituisce lo studio di settore WM05U) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attività 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30;

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attività 47.72.20;

m) Studio di settore YM07U (che sostituisce lo studio di settore WM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attività 47.51.20;

n) Studio di settore YM15A (che sostituisce lo studio di settore WM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; Riparazione di orologi e di gioielli, codice attività 95.25.00;

o) Studio di settore YM27A (che sostituisce lo studio di settore WM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attività 47.21.01;

p) Studio di settore YM27B (che sostituisce lo studio di settore WM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attività 47.23.00;

q) Studio di settore YM28U (che sostituisce lo studio di settore WM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attività 47.51.10;

Commercio al dettaglio di tappeti, codice attività 47.53.12;

r) Studio di settore YM40A (che sostituisce lo studio di settore WM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1. per lo studio di settore WM41U;

2. per lo studio di settore WM80U;

3. per lo studio di settore WM82U;

4. per lo studio di settore WM83U;

5. per lo studio di settore WM84U;

6. per lo studio di settore WM85U;

7. per lo studio di settore WM86U;

8. per lo studio di settore YM01U;

9. per lo studio di settore YM02U;

10. per lo studio di settore YM03U;

11. per lo studio di settore YM04U;

12. per lo studio di settore YM05U;

13. per lo studio di settore YM07U;

14. per lo studio di settore YM15A;

15. per lo studio di settore YM27A;

16. per lo studio di settore YM27B;

17. per lo studio di settore YM28U;

18. per lo studio di settore YM40A.

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di cui agli allegati 1, 6 e 8, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 19.

4. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 1 a 11 e da 13 a 18, sono riportati in allegato 20.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi allo studio di settore di cui all'allegato 12, sono riportati in allegato 21.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

8. Lo studio di settore WM85U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dello studio, l'attività di Ricevitorie del lotto, SuperEnalotto, totocalcio eccetera, codice attività 92.00.01. Lo studio WM85U si applica, altresì, nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attività oggetto dello studio.

9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi, approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Art. 7.

Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze 11 febbraio 2008

1. Al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola "244", sono aggiunte le seguenti: "ovvero il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Art. 8.

Nota tecnica e metodologica studio di settore WM08U

1. Nella Nota tecnica e metodologica dello studio di settore WM08U, di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 2014, la territorialità del reddito, ovunque presente, è da intendersi riferita al comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

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