MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 303, Suppl. Straord. n. 17, del 29 dicembre 2016)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore WG41U (che sostituisce lo studio di settore VG41U) - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, codice di attività 73.20.00;

b) Studio di settore WG90U (che sostituisce lo studio di settore VG90U) - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice attività 03.11.00; Pesca in acque dolci e servizi connessi, codice attività 03.12.00;

c) Studio di settore WG91U (che sostituisce lo studio di settore VG91U) - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, codice attività 64.92.01; Promotori finanziari, codice attività 66.19.21;

Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, codice attività 66.19.22; Attività di Bancoposta, codice attività 66.19.40; Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice attività 66.21.00; Broker di assicurazioni, codice attività 66.22.01; Agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.02; Sub-agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.03;

Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni, codice attività 66.22.04; Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n. c.a., codice attività 66.29.09;

d) Studio di settore WG92U (che sostituisce lo studio di settore VG92U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;

e) Studio di settore WG93U (che sostituisce lo studio di settore VG93U) - Attività di design di moda e design industriale, codice attività 74.10.10; Altre attività di design, codice attività 74.10.90;

f) Studio di settore WG94U (che sostituisce lo studio di settore VG94U) - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.11.00; Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.12.00; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.13.00; Studi di registrazione sonora, codice attività 59.20.30;

Trasmissioni radiofoniche, codice attività 60.10.00; Programmazione e trasmissioni televisive, codice attività 60.20.00;

g) Studio di settore WG95U (che sostituisce lo studio di settore VG95U) - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), codice di attività 96.04.10; Stabilimenti termali, codice di attività 96.04.20;

h) Studio di settore YG37U (che sostituisce lo studio di settore WG37U) - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice attività 47.24.20; Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30; Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41; Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00;

i) Studio di settore YG39U (che sostituisce lo studio di settore WG39U) - Attività di mediazione immobiliare, codice attività 68.31.00;

j) Studio di settore YG44U (che sostituisce lo studio di settore WG44U) - Alberghi, codice attività 55.10.00; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attività 55.20.51; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attività 55.90.20;

k) Studio di settore YG61U (che sostituisce gli studi di settore WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H) - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole, codice attività 46.11.01;

Agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice attività 46.11.02;

Agenti e rappresentanti di animali vivi, codice attività 46.11.03;

Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attività 46.11.04; Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili;

pelli grezze, codice attività 46.11.05; Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attività 46.11.06; Mediatori in animali vivi, codice attività 46.11.07; Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attività 46.12.01; Agenti e rappresentanti di combustibili solidi, codice attività 46.12.02;

Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attività 46.12.03; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.12.04; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attività 46.12.05; Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.06; Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.07; Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.13.01; Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attività 46.13.02; Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, codice attività 46.13.03; Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione, codice attività 46.13.04;

Mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attività 46.13.05; Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico, codice attività 46.14.01; Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali, codice attività 46.14.02; Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.03; Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori), codice attività 46.14.04; Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette), codice attività 46.14.05; Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.06; Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.07; Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attività 46.15.01; Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage, codice attività 46.15.02; Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera, codice attività 46.15.03; Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attività 46.15.04;

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attività 46.15.05; Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.06;

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.07; Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attività 46.16.01; Agenti e rappresentanti di pellicce, codice attività 46.16.02; Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), codice attività 46.16.03; Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima, codice attività 46.16.04;

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attività 46.16.05; Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, codice attività 46.16.06; Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, codice attività 46.16.07; Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.08; Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.09;

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice attività 46.17.01; Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice attività 46.17.02; Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi, codice attività 46.17.03; Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari, codice attività 46.17.04; Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari, codice attività 46.17.05; Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attività 46.17.06; Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco, codice attività 46.17.07; Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.08; Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.09; Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attività 46.18.11; Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti), codice attività 46.18.12; Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.13; Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.14; Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, codice attività 46.18.21; Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attività 46.18.22; Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.23; Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.24; Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attività 46.18.31; Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attività 46.18.32; Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attività 46.18.33; Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici, codice attività 46.18.34; Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attività 46.18.35; Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette, codice attività 46.18.91; Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attività 46.18.92; Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili;

strumenti scientifici e per laboratori di analisi, codice attività 46.18.93; Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attività 46.18.94; Agenti e rappresentanti di giocattoli, codice attività 46.18.95; Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 46.18.96; Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari n. c.a. (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attività 46.18.97; Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n. c.a., codice attività 46.18.98; Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n. c.a., codice attività 46.18.99; Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.01; Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.02; Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.03;

Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice attività 46.19.04;

l) Studio di settore YG67U (che sostituisce lo studio di settore WG67U) - Attività delle lavanderie industriali, codice attività 96.01.10; Altre lavanderie, tintorie, codice attività 96.01.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1. per lo studio di settore WG41U;

2. per lo studio di settore WG90U;

3. per lo studio di settore WG91U;

4. per lo studio di settore WG92U;

5. per lo studio di settore WG93U;

6. per lo studio di settore WG94U;

7. per lo studio di settore WG95U;

8. per lo studio di settore YG37U;

9. per lo studio di settore YG39U;

10. per lo studio di settore YG44U;

11. per lo studio di settore YG61U;

12. per lo studio di settore YG67U.

3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 7 e da 9 a 12 è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 13.

4. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo o compenso minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 1 a 9 e 11 e 12 sono riportati in allegato 14.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi allo studio di settore di cui all'allegato 10, sono riportati in allegato 15.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel c. 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore WG41U, WG91U, WG93U e WG94U si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate, rispettivamente, alle lett. a), c), e) e f) del c. 1. In caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

8. Lo studio di settore WG95U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Servizi degli istituti di bellezza, codice attività 96.02.02;

b) Servizi di manicure e pedicure, codice attività 96.02.03;

c) Attività di tatuaggio e piercing, codice attività 96.09.02.

Lo studio WG95U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

9. Lo studio di settore YG37U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;

b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;

c) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;

d) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18/6/1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);

e) Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30.

Lo studio YG37U si applica, in presenza delle attività complementari di cui lett. a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari.

Lo studio YG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attività oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).

Lo studio di settore YG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorchè prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonchè dalla cessione di generi di monopolio.

10. Lo studio di settore YG44U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;

b) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;

c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

Lo studio YG44U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Art. 3.

Variabili delle imprese o delle attività professionali

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

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