MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007)
Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Alla Tariffa dell'imposta di bollo, Parte Prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (52), come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Codice civile:
1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: € 230,00;
2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 300,00;
3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: € 155,00;
4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 225,00;
5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): € 125,00;
6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 195,00";
b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:
"1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.";
c) nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: € 156,00;
2) per le procure, deleghe e simili: € 30,00;
3) per gli atti di cessione di quote sociali: € 15,00;
4) per tutti gli altri atti: € 45,00";
d) all'art. 3, comma 2-bis, dopo le parole "art. 1, comma 1-bis", sono aggiunte le seguenti: ", dal comma 2-ter del presente articolo";
e) all'art. 3, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1) e 4), ovvero non soggetti a registrazione:
1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonchè per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Codice civile: € 108,00;
2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: € 15,00";
f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-ter dell'art. 3 è inserito il seguente punto:
"1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.";
g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto:
"1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3268.